Venerdì 10 novembre è stata annunciata in via ufficiale dalle rispettive Autorità l’intesa raggiunta circa la soglia di tolleranza del telelavoro per i frontalieri, la quale a partire dal 01.01.2024 sarà pari al 25% del tempo di lavoro, calcolato su base annua.

Nella sostanza ciò significa che da inizio anno prossimo tutti i frontalieri (senza distinzioni di categoria) avranno il diritto di prestare il loro servizio in modalità “smart” dall’Italia per un impegno massimo pari al 25% del tempo di lavoro senza rischiare ripercussioni (per loro stessi e poi per il datore di lavoro svizzero) sia sul piano fiscale (IRPEF) che quello delle assicurazioni sociali.

Tale accordo amichevole sarà valido per due anni, dunque sino al 31.12.2025 ed in parallelo è previsto che entro tale data verrà siglato un Protocollo di modifica all’Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri entrato in vigore lo scorso mese di luglio, sancendo dunque tale soluzione anche per il periodo a seguire.

L’intesa raggiunta con l’Italia non si è rivelata così generosa come quella raggiunta con la Francia (soglia di tolleranza: 40%), ma pone quantomeno fine ad uno stato d’incertezza.

Un’ultima nota riguarda la situazione attualmente vigente e dunque sino al 31.12.2023: per il periodo 01.07 – 31.12.2023 è permesso al frontaliere di esercitare la propria attività da casa, rispettivamente dall’Italia (smart working) sino al 24.99% del tempo di lavoro senza impatti (dunque né di tipo fiscale né previdenziale). Unicamente per i frontalieri il cui contratto di lavoro ha avuto decorrenza successiva al 31.03.2022 è consigliabile non effettuare giornate intere di telelavoro, in quanto l’assenza di rientro quotidiano (in ragione del mancato spostamento in Svizzera) potrebbe far scattare l’obbligo di assolvimento degli oneri fiscali (IRPEF).

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Con il 01.01.2024 entreranno in vigore le nuove aliquote IVA. L’aliquota normale passerà infatti dall’attuale 7.7% all’8.1%, mentre l’aliquota ridotta passerà dal 2.5% al 2.6% mentre infine l’aliquota speciale sulle prestazioni nel settore alberghiero passerà dal 3.7% al 3.8%.

Nella fase di transizione occorre pertanto prestare attenzione al periodo temporale di riferimento per ciascuna prestazione che viene dichiarata nei rendiconti IVA: il principio è che le prestazioni eseguite fino al 31.12.2023 continueranno ad essere imponibili alle vecchie aliquota d’imposta, mentre le prestazioni eseguite a partire dal 01.01.2024 saranno imponibili alle nuove aliquote d’imposta.

Quanto precede significa che nel 2024 si dovrà continuare ad applicare la vecchia aliquota per la fatturazione di prestazioni eseguite sino al 31.12.2023 ed al contrario, già nel 2023 occorrerà fatturare con la nuova aliquota prestazioni che verranno eseguite solo a partire dal 01.01.2024.

La modifica toccherà anche i regimi delle aliquote a saldo (incluso l’innalzamento del limite di cifra d’affari per la relativa applicazione) così come quelle forfettarie.

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Al seguito dell’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri italiano, avvenuta lo scorso 24 novembre 2022 e dunque il passaggio dell’incarto al Parlamento italiano per la ratifica finale si sono aperte speculazioni ed interpretazioni circa la più prossima entrata in vigore del nuovo accordo.

Premesso dunque che la ratifica da parte del Parlamento italiano è attesa in corso di 2023, giova ricordare che l’art. 9 par. 1 del nuovo accordo stabilisce come rimarranno imponibili soltanto in Svizzera i lavoratori frontalieri che “alla data dell’entrata in vigore solgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere“.

Se dunque da un lato tale paragrafo fa nascere la definizione di “vecchio frontaliere”, ovvero del frontaliere che per “diritto acquisito” continuerà a fruire dei vantaggi del vecchio regime, occorre chinarsi sullo statuto di “nuovo frontaliere” e rispettivamente del momento in cui entrerà effettivamente in funzione.

Ebbene, considerato come -sempre secondo il testo del nuovo accordo- gli effetti si esplicheranno con il primo gennaio dell’anno successivo a quello della ratifica, le conclusioni non possono che essere le seguenti:

1- sarà considerato “nuovo frontaliere” il lavoratore dipendente che inizierà la propria attività lavorativa in Svizzera (per la prima volta, ovvero non avendovi già lavorato precedentemente e meglio dopo il 31 dicembre 2018) il giorno seguente quello di ratifica dell’accordo da parte del Parlamento italiano;

2- per il periodo che intercorre tra tale giorno ed il 31.12.2023 la fiscalità sulla remunerazione percepita dal lavoratore seguirà i dettami dell’attuale accordo, mentre dal 01.01.2024 sottostarà invece ai principi del nuovo accordo.

 

 

Il prossimo 1. Gennaio 2023 entrerà in vigore il pacchetto normativo che costituisce la terza importante revisione del diritto societario, dopo quelle intervenute nel 1936 e nel 1992, rispettivamente dopo un processo legislativo durato 20 anni.

Al netto delle importanti novità portate da tale riforma, quali: la possibilità di stabilire il capitale azionario in una valuta che non sia solo il Franco Svizzero (ad ora dunque: EUR, USD, YEN, GBP), di tenere i conti in tale moneta estera, la possibilità di distribuire dividendi intermedi, l’introduzione di un nuovo istituto di aumento risp. diminuzione di capitale (il cosiddetto “margine di variazione del capitale” o “Kapitalband”), la maggior flessibilità data per lo svolgimento di Assemblee e CdA mediante l’uso di nuove tecnologie, con il presente scritto ci si vuole concentrare su di un aspetto particolare che coinvolge ed amplifica la responsabilità per il Consiglio d’Amministrazione.

I nuovi obblighi di sorveglianza e di reazione in caso di rischio d’insolvenza

Il nuovo articolo 725 CO introduce in effetti un nuovo onere per il Consiglio d’Amministrazione, ovvero quello di “sorveglia[re] la solvibilità della società” (cfr. art. 725 cpv. 1 CO).

Per comprendere appieno la portata futura di questo nuovo obbligo diviene a nostro avviso indispensabile analizzare le modifiche che si sono susseguite nel corso del processo legislativo.

In effetti sia l’avamprogetto che poi il progetto di legge contenevano una formulazione diversa, incentrata sull’obbligo degli organi societari ad agire allorquando vi fosse “fondato timore” (“begründete Besorgnis”) d’incapacità a far fronte (sistematicamente e dunque non già episodicamente) ai propri impegni entro un lasso di tempo che fra avamprogetto e progetto si è raccorciato a 6 mesi, dai 12 di partenza, per le società esenti da revisione ordinaria.

Nell’attuale formulazione il concetto di fondato timore è stato sostituito dal generico obbligo di sorveglianza, che non possiamo interpretare se non come obbligo permanente e dunque non solo derivante da un fondato timore.

Nel corso del processo legislativo non è stato stralciato solo il concetto di “fondato timore”, bensì anche il conseguente obbligo di allestire un piano della liquidità, strumento che sia nell’avamprogetto che poi nel progetto era indicato a chiare lettere ed inteso quale corollario al “piano finanziario”, che si voleva introdurre quale strumento obbligatorio per qualsiasi azienda e non solo per le “grandi imprese” (cfr. art. 716a cpv. 1 num. 3 Avamprogetto).

Quello che appar dunque essere un “silenzio qualificato” della legge circa gli strumenti da utilizzarsi per assolvere all’obbligo di sorveglianza, diviene al contrario assordante e ancora più palese prendendo atto degli ulteriori oneri a carico del CdA menzionati al capoverso 2 dell’art. 725 CO:

Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.

Ebbene, quale altro strumento se non un piano di liquidità può permettere di prendere coscienza dell’esistenza di un rischio d’insolvenza? In effetti la presa coscienza di un rischio presuppone che gli effetti del medesimo non si siano già manifestati. E poi, come sarebbe possibile adottare “provvedimenti che garantiscano la solvibilità” con la dovuta efficacia senza un piano di liquidità?

Particolarmente rilevante ai fini della comprensione della ratio e dunque della portata del nuovo art. 725 CO è il seguente commento inserito a pagina 138 del Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima)  rassegnato con l’avamprogetto di legge:

L’articolo 725 diviene prioritario rispetto alle regole concernenti la perdita di capitale e l’eccedenza dei debiti e costituisce il fulcro del nuovo diritto in materia di risanamento nel CO”.

In effetti il tenore di tale commento, espresso agli inizi del processo legislativo, non è stato per nulla modificato dagli apparenti sfoltimenti che l’art. 725 CO ha subito nel lungo iter che ha dato la luce alla versione finale che entrerà in vigore il 01.01.2023. Se da un lato è evidente che l’insolvenza può toccare società perfettamente capitalizzate, dall’altro è palese che l’insolvenza spesso è il primo indicatore di problemi ben più strutturali, ove la volontà del legislatore è evidentemente quello di anticipare i tempi di reazione da parte del CdA.

Ciò appare evidente dalla permanenza in tutte le fasi di evoluzione dell’art. 725 CO dell’obbligo residuale: ovvero quello di presentare una domanda di moratoria concordataria qualora le misure adottate in proprio dal CdA non abbiano sortito gli effetti desiderati e con esse nemmeno quelle di risanamento proposte all’Assemblea. Il tutto entro i termini di “dovuta sollecitudine” imposti al CdA al capoverso 3 dell’Art. 725 CO. L’accesso all’istituto della moratoria concordataria viene dunque nettamente anticipato rispetto a quanto consentito dal diritto vigente.

Da segnalare vi è anche un altro ed ultimo elemento stralciato nel processo legislativo, questa volta già nel passaggio da avamprogetto a progetto: si tratta del coinvolgimento di un revisore qualificato, che si voleva fosse chiamato per legge ad esprimere un giudizio sul piano di liquidità redatto dal CdA qualora tale piano avesse espresso l’insussistenza del rischio d’insolvenza. È pacifico che un tale fardello avrebbe avuto quale contraltare positivo uno scarico di responsabilità per il CdA grazie proprio alla convalida del revisore sul lavoro svolto. Con la formulazione di legge che entrerà in vigore il 01.01.2023, invece, tutta la responsabilità viene scaricata unicamente sulle spalle del CdA, a tutto guadagno di flessibilità e indipendenza, ma senza più ripari e accompagnato dal dovere di “dovuta sollecitudine”.

In conclusione, a nostro avviso rientra appieno in un concetto di gestione prudente, ribadito anche dalla ad oggi scarna dottrina reperibile sul tema, appoggiarsi come linea guida ai contenuti del Progetto di legge, dotandosi dunque di un Piano di Liquidità almeno su 6 mesi per società non soggette a revisione ordinaria (ove per società ivi soggette sussiste obbligo giusta l’art. 961 CO), nonché al suo costante monitoraggio e aggiornamento.

L’Accordo amichevole COVID-19 siglato nel giugno 2020 fra Svizzera e Italia sul tema smart working, ovvero il (tele)lavoro dal domicilio del lavoratore frontaliere verrà a cadere con la fine del mese di gennaio 2023.

Il mancato rinnovo di tale accordo porterà con se delle conseguenze di cui occorre tenere conto e che sono state confermate in un recentissimo interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (n. 171/2023), il quale ha confermato la posizione italiana, ovvero quella secondo la quale anche solo 1 solo giorno di telelavoro svolto dopo il 1. Febbraio 2023 farà decadere i benefici di cui all’art. 15 CDI: il lavoratore frontaliere dovrà dunque dichiarare per intero i redditi conseguiti in Svizzera ed assoggettarsi interamente all’imposizione italiana.

Il concetto di lavoratore frontaliere presuppone dunque ed imperativamente che il lavoratore presti il lavoro in Svizzera, attraversando giornalmente la dogana. L’eventuale telelavoro eseguito in parte, ossia ad es. al mattino in presenza e al pomeriggio in smart working non esenta dai rischi e presta il fianco a possibili contestazioni.

Inoltre, intervenendo la disapplicazione del beneficio riservato ai frontalieri interverranno anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero, ovvero l’obbligo di compilazione del quadro RW nonché la decadenza del forfait di €7’500 di abbattimento del reddito annuo (€10’000 da quando il nuovo accordo sarà in vigore – presumibilmente dal 2024).

Resta infine da citare il potenziale rischio in capo al datore di lavoro svizzero, di vedersi attratta in Italia una stabile organizzazione personale, con tutte le conseguenze del caso.

Il recente incontro a Berna fra i rappresentanti dei due Paesi ha ridato slancio alle speculazioni circa l’entrata in vigore del nuovo testo dell’Accordo.

Il Protocollo già sottoscritto prevede infatti che l’entrata in vigore del nuovo testo e dunque del nuovo “regime” avrà effetto a partire dal primo gennaio dell’anno seguente quello del completamento dell’iter di approvazione formale da parte di entrambi i Paesi e nel caso specifico ciò che manca è l’approvazione da parte del Parlamento italiano.

Quanto sia verosimile che detta approvazione avverrà prima del 31.12.2022 rimane pertanto interamente nelle mani del Governo italiano e nelle proprie intenzioni e priorità. Qualora tale ratifica dovesse avvenire nel contesto dell’approvazione della Legge di Bilancio e dunque prima della fine del corrente anno, allora l’entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri sarà effettivamente con effetto al 01.01.2023.

La sezione tributaria della Corte di cassazione italiana ha sancito nella recentissima sentenza del 1. settembre 2022 n. 25698/2022 come sia effettivamente dato il diritto al credito d’imposta per quanto trattenuto dallo Stato estero nell’ambito della distribuzione di dividendi a persone fisiche residenti in Italia, detentrici di partecipazioni non qualificate (e dal 2018 in poi anche per quelle qualificate).

La sentenza in parola tratta un caso che concerne il pagamento di dividendi da una società USA al proprio azionista residente in Italia riconoscendo il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti. Per analogia il principio tocca anche la relazione fra Svizzera ed Italia, e meglio nel caso di distribuzione di dividendi di fonte svizzera ad una persona fisica residente in Italia, ove l’Imposta Preventiva trattenuta in misura del 35% da parte dell’AFC è recuperabile in sede di dichiarazione italiana solo in ragione del 20%.

Precedentemente l’autorità fiscale italiana non riconosceva ai propri contribuenti persone fisiche il credito d’imposta sulla parte di ritenuta convenzionale che rimaneva a titolo definitivo in Svizzera, ovvero il 15%. Ciò in ragione del fatto che l’imposizione dei dividendi viene assoggetta, per diritto interno italiano, ad un imposta sostitutiva del 26% esentando il percipiente dall’obbligo dichiarativo in merito al dividendo incassato. La normativa interna italiana prevede infatti che il credito d’imposta per le imposte estere trattenute a titolo definitivo sia ammesso unicamente laddove il reddito in questione sia oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

La Cassazione ha quindi stabilito il principio in base al quale le norme convenzionali hanno rango superiore rispetto alla normativa interna. Pertanto, allorquando nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione (la stragrande maggioranza) sia previsto l’obbligo di eliminazione della doppia imposizione giuridica, la concessione del credito d’imposta per le imposte estere, anche laddove il relativo reddito sia sottoposto ad imposta sostitutiva, deve essere riconosciuto da parte dell’Amministrazione fiscale italiana.

Con la sentenza citata in ingresso della Sezione tributaria della corte di Cassazione si è dunque finalmente raggiunto un perfetto allineamento fra diritto interno (italiano) e quanto previsto dalla relativa Convenzione contro la doppia imposizione, permettendo dunque ai contribuenti italiani azionisti di società svizzere di ricevere i dividendi a loro spettanti senza più contrasti con il diritto superiore inteso ad escludere la doppia imposizione.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani una circolare apposita che recepisca il giudicato e renda l’applicazione del principio stabilito nella citata sentenza ancora più semplice, il Team di Arifida rimane a disposizione per qualsiasi necessità.

Con il 1. gennaio 2023 entreranno in vigore in Svizzera diverse novità in ambito di diritto societario, applicabili dunque alla Società Anonima (SA) e di riflesso anche per le Società a Garanzia Limitata (Sagl).

La prima novità riguarda la valuta in cui si potrà esprimere il capitale sociale: non più solo in Franchi svizzeri, bensì anche in Euro (EUR), Dollari americani (USD), Sterline (GBP) e Yen. Tale possibilità è aperta, oltre che alle società di nuova costituzione, anche a quelle già esistenti, mediante adeguamento retrspettivo o prospettivo all’inizio di un periodo contabile.

Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione del “margine di variazione del capitale” (“Kapitalband”), ovvero la possibilità di ancorare negli Statuti la concessione al Consiglio d’Amministrazione di una libertà d’azione per operare aumenti o diminuzioni di capitale entro un margine prestabilito non superiore rispetto al 50% del capitale preesistente (sia in aumento -150%- che diminuzione -50%-) ed entro un termine parimenti prestabilito di al massimo 5 anni.

Il nuovo diritto prevede inoltre delle modifiche procedurali alle disposizioni concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario, la sua riduzione ordinaria ed infine l’aumento mediante capitale condizionale. È stato abolito l’importo nominale minimo per singola azione, importo che potrà dunque essere inferiore rispetto al minimo attuale pari ad 1 centesimo, purché tale valore risulti superiore a zero.

In tema di conferimenti in natura e liberazione del capitale mediante compensazione il nuovo diritto introduce delle novità, in sostanza adeguando la prassi vigente snellendone l’attuazione.

In tema di distribuzioni ai soci, il nuovo diritto introduce due novità sostanziali: la prima è determinata dalla possibilità di distribuire acconti su dividendi, ovvero dividendi derivanti da un esercizio in corso e dunque non ancora concluso. La seconda novità riguarda la distribuzione della riserva legale da capitale proveniente da diversi tipi di apporto ed in particolare dall’aggio (sovrapprezzo sull’emissione di nuove azioni): allineandosi ad una sentenza del 2014, il nuovo diritto ne fissa esplicitamente la liceità e rispettivamente le condizioni d’attuazione, operando un distinguo fra società operative e società holding.

Oltre alle novità di cui sopra e che concernono la struttura del capitale sociale e la gestione della sua variabilità nel tempo, vi sono da notare alcune novità a riguado i diritti (rafforzati) degli azionisti e del funzionamento dell’Assemblea Generale dei soci. Se è vero che a partire dal 1. gennaio 2023 non sarà più possibile condurre assemblee in forma circolare o rispettivamente non in sola presenza così come derogato dalle disposizioni COVID-19, il nuovo diritto societario che entrerà in vigore nella medesima data permetterà di adattare gli Statuti e prevedere altre forme di svolgimento delle Assemblee (dunque non più obbligatoriamente in presenza ed in un unico luogo, aprendo la strada allo svolgimento di Assemblee anche all’estero e rispettivamente con utilizzo di media elettronici).

Infine, ma non da ultimo, il nuovo diritto societario introduce obblighi accresciuti per il Consiglio d’amministrazione in situazioni di difficoltà finanziarie. In particolare si segnala l’obbligo esplicito in materia di vigilanza costante sulla solvibilità e dunque la facoltà di tenere fede ai debiti correnti. Oltre a ciò rimangono gli obblighi esistenti derivanti dalla constatazione di perdita di capitale, con ulteriori obblighi quali la necessità per il CdA di far verificare da un revisore il conto annuale che presenta una perdita di capitale anche laddove la società abbia rinunciato ad una revisione limitata (“opting out”), con quale unica eccezione l’avvio di una domanda di moratoria concordataria. Per quanto concerne invece il caso di eccedenza di debiti, il nuovo diritto introduce un termine di 90 giorni a far data dall’allestimento di un bilancio intermedio (verificato) che sospende l’obbligo di avviso al giudice qualora si sia in presenza di fondate possibilità di risanamento, rispettivmente di eliminazione dell’eccedenza di debiti senza pregiudizio per gli interessi dei creditori.

IN CONCLUSIONE: il nuovo diritto apporta delle novità che modernizzano il diritto societario alla prassi e rispettivamente alle aspettative del mondo economico. Le novità che toccano sia i soci che il Consiglio d’Amministrazione richedono dunque un approccio attivo, volto a cogliere opportunità e consapevolezza dei nuovi diritti e delle nuove responsabilità introdotte, riesaminando in particolare l’attualità di statuti, regolamenti d’organizzazione e patti parasociali. Il nuovo diritto entrerà in vigore il 01.01.2023, laddove è possibile sin da subito procedere a modifiche statutarie (prevedendone però l’entrata in vigore dal 01.01.2023), laddove il diritto transitorio prevede che gli Statuti non conformi al nuovo diritto dovranno essere aggiornati entro due anni.

Per qualsiasi necessità, il Team di Arifida è a vostra disposizione: non esitate a contattarci!

Con il 1. gennaio 2023 entrerà in vigore la revisione del Codice Civile che tocca il diritto successorio.

Quali sono le principali modifiche?

  1. Ampliamento della quota disponibile per il testatore,
  2. Di conseguenza: la quota legittima viene allineata sia per il coniuge superstite o il partner registrato che per i figli alla metà della quota legittima (attualmente: tre quarti per i figli). Inoltre scompare qualsiasi diritto alla quota legittima per i genitori,
  3. Per i coniugi in fase di divorzio: la perdita del diritto alla quota legittima subentra già con l’introduzione della procedura di divorzio (dunque non più dalla crescita in giudicato della relativa sentenza) oppure dopo almeno due anni di separazione.

Così come per l’ordinamento attuale, che rimane in vigore sino al 31.12.2022, l’espressione della volontà da parte del testatore continua a richiede una regolamentazione attiva e meglio nelle forme previste dalla legge, le quali laddove già effettuate sulla scorta del diritto attualmente vigente, andranno se del caso adattate, rispettivamente aggiornate.

Per quanto concerne i cosiddetti “partner di fatto” la revisione del diritto successorio non introduce diritti specifici: in funzione però della riduzione della quota legittima per gli altri eredi, i partner di fatto potranno essere maggiormente beneficiati, sempre mediante regolamentazione attiva (ovvero, ad es. mediante testamento olografo).

Quanto sopra rientra nell’ambito di una prima fase di revisione del diritto successorio, alla quale seguirà un’ulteriore fase che toccherà lo specifico ambito delle successioni di aziende di famiglia. Il progetto preliminare di legge presentato dal Consiglio federale prevede in particolare dei provvedimenti volti ad evitare la frammentazione di aziende nel contesto di una successione, istituendo principi comuni per agevolare il cosiddetto “buy out” di coeredi non destinatari dell’azienda di famiglia.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, il nostro Team di specialisti rimane volentieri a disposizione.

9 Febbraio 2022 – A seguito di decisione da parte dell’attuale Governo italiano (“Family Act”, DL 21 dicembre 2021 n. 230), a partire dal prossimo 1. Marzo 2022 entrerà in vigore il diritto ad un nuovo assegno familiare, cosiddetto “assegno unico”, al quale avranno diritto tutti i cittadini UE residenti in Italia (congiuntamente ai cittadini extra-UE con permesso di soggiorno permanente in Italia).

Considerato come tale agevolazione toccherà tutte le lavoratrici ed i lavoratori frontalieri, sul versante svizzero ciò comporterà la necesità per questi ultimi di procedere attivamente alla richiesta di revisione del diritto alla percezione degli assegni familiari (AF), sulla scorta della compilazione di un apposito modulo (denominato “Revisione per persone salariate – Accertamento prestazioni familiari in Italia“) edito dallo IAS di Bellinzona e attualmente spedito a tutti i lavoratori beneficiari oppure scaricabile dal sito www.iasticino.ch, in congiunzione con la compilazione del modulo ISEE 2022 edito dall’INPS.

Sempre sul versante svizzero ciò comporterà che con effetto dal mese di marzo 2022 verrà sospeso il pagamento degli AF sino al momento in cui lo IAS trasmetterà la propria decisione di revisione, tenendo dunque in considerazione quanto versato in Italia direttamente dall’INPS. Si badi che tale decisone avrà effetto retroattivo e dunque permetterà ai lavoratori di recuperare gli AF non percepiti nel mentre.

Quanto sopra a valersi evidentemente per tutti i lavoratori affiliati allo IAS: per quelli affiliati ad altre Casse di Compensazione, occorrerà far riferimento alle disposizioni specifiche emanate da ciascuna Cassa.