SMART WORKING E LAVORATORI FRONTALIERI: QUALI RISCHI?

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L’Accordo amichevole COVID-19 siglato nel giugno 2020 fra Svizzera e Italia sul tema smart working, ovvero il (tele)lavoro dal domicilio del lavoratore frontaliere verrà a cadere con la fine del mese di gennaio 2023.

Il mancato rinnovo di tale accordo porterà con se delle conseguenze di cui occorre tenere conto e che sono state confermate in un recentissimo interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (n. 171/2023), il quale ha confermato la posizione italiana, ovvero quella secondo la quale anche solo 1 solo giorno di telelavoro svolto dopo il 1. Febbraio 2023 farà decadere i benefici di cui all’art. 15 CDI: il lavoratore frontaliere dovrà dunque dichiarare per intero i redditi conseguiti in Svizzera ed assoggettarsi interamente all’imposizione italiana.

Il concetto di lavoratore frontaliere presuppone dunque ed imperativamente che il lavoratore presti il lavoro in Svizzera, attraversando giornalmente la dogana. L’eventuale telelavoro eseguito in parte, ossia ad es. al mattino in presenza e al pomeriggio in smart working non esenta dai rischi e presta il fianco a possibili contestazioni.

Inoltre, intervenendo la disapplicazione del beneficio riservato ai frontalieri interverranno anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero, ovvero l’obbligo di compilazione del quadro RW nonché la decadenza del forfait di €7’500 di abbattimento del reddito annuo (€10’000 da quando il nuovo accordo sarà in vigore – presumibilmente dal 2024).

Resta infine da citare il potenziale rischio in capo al datore di lavoro svizzero, di vedersi attratta in Italia una stabile organizzazione personale, con tutte le conseguenze del caso.

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